Non pagare penale agenzia viaggi.
In questi tempi di instabilità nei Paesi arabi, di virus zika che coinvolge numerosi paesi dell' America Latina (per maggiori dettagli vai in fondo al post) ci si chiede cosa fare quando si ha già prenotato e magari pagato una vacanza ma non si vuole più partire. Oppure si vuole evitare di pagare la penale di rinuncia al viaggio.
Da avvocata posso darvi i consigli che leggerete a breve.
Sottolineo che le stesse osservazioni legali valgono anche nell'ipotesi di lutto improvviso.
Procediamo con ordine e specifichiamo:
Le tutele di cui si parlerà nel prosieguo riguardano solo ed esclusivamente i "viaggi tutto compreso" comprati in agenzia. Se avete acquistato, come faccio solitamente io, volo e pernottamenti separati non avrete alcuna tutela. O meglio, alcune sì, ma esulano da questo discorso e magari le affronteremo in un post apposito.
Poniamo ad esempio che non vogliate più partire per una vacanza già prenotata.
La prestazione (ossia la vacanza comprensiva di volo, hotel, etc) è ancora possibile e la controparte ha tutto l'interesse a che voi partiate. Ma voi non volete più visitare quella meta, perchè vi sembra pericolosa, perchè non c'è più la persona con la quale volevate fare quel viaggio, etc.
Allora avvisate l'agenzia di viaggi circa la vostra decisione, e l'agenzia vi richiede il pagamento di una penale per la rinuncia al viaggio. Dovete pagare?
Da un punto di vista legale il non aver più interesse a partire corrisponde al venir meno dell'interesse creditorio che comporta l'estinzione dell'obbligazione, in ragione della sopravvenuta mancanza dell'elemento funzionale (l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore) previsto dall'art. 1174 c.c.
La Corte di Cassazione ha affermato che in una "vacanza tutto compreso", disciplinata dagli art. 82 e seguenti del codice del consumo, il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria (ma lo stesso discorso vale in caso d'instabilità politica) del luogo di destinazione del viaggio, integra una causa di impossibilità di utilizzazione della prestazione; facendo così cadere l'interesse del turista creditore alla "finalità turistica" del contratto. Questa finalità - individuata altresì come "scopo di piacere" - non integrerebbe un motivo individuale (che è irrilevante per l'ordinamento) ma costituirebbe l'interesse a cui il contratto è finalizzato.
Quindi l'agenzia non può richiedere il pagamento di alcuna penale se il motivo della rinuncia al viaggio ricade tra quelli esemplificati.
Questa linea interpretativa si trova in un'altra pronuncia della Corte di Cassazione, in cui la causa dell'inutilizzabilità della prestazione turistica è stata rinvenuta nel decesso, avvenuto il giorno prima della partenza, di uno dei due coniugi che avevano prenotato il viaggio.
Il virus zika è causa di una malattia che è trasmessa da una zanzara. Il virus causa gravi malformazioni ai feti, tanto che diversi paesi dell'America Latina hanno lanciato dei proclami per invitare tutte le donne fertili a non programmare gravidanze da qui al 2018.
Il virus si può anche trasmettere sessualmente, quindi si può esser contagiati con dei rapporti sessuali non protetti con persone contagiate dal virus. A tal proposito si ricorda che il virus ha anche una forma latente.
L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia alle donne incinte e alle persone in condizioni precarie di salute di evitare i viaggi nelle zone colpite dal virus.
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